Condividi:

Ci rifiutiamo di commentare le falsità della CGIL Scuola

Fonte:
CulturaCattolica.it - Ufficio IRC San Marino-Montefeltro

Ci rifiutiamo di commentare le falsità della CGIL Scuola

Uno dei “meriti” che sicuramente ha la CGIL Scuola è quello di non dare la giusta informazione su tutto quel che riguarda l’insegnamento della religione cattolica e i docenti di questa disciplina.
Addirittura scrive sul proprio sito che “la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”.
Beh! Ci rifiutiamo di commentare tale falsità, perché anche le pietre sanno che la disciplina religione cattolica è curriculare e per chi se ne avvale di tale insegnamento diventa obbligatoria la valutazione.Perché la CGIL dice una cosa non vera sapendo di dirla?
Evidentemente non vuole tale insegnamento nella scuola e “non importandole affatto” dei 93 italiani su 100 che chiedono tale insegnamento continua a “lottare” per l’estromissione di tale disciplina dalla scuola.
E sempre sul proprio sito scrive a proposito del credito che “sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico”di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive”.
E’ esattamente il contrario!
L’Ordinanza Ministeriale numero 26/07 afferma che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe avrebbe attribuito il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi aveva scelto l’attività alternativa, ma anche a chi aveva scelto lo studio individuale assistito e non.
Ma il fatto più nuovo è che per lo studente che aveva scelto “l’ora del nulla”, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di Classe poteva attribuire il credito formativo, se l’attività presentata dall’alunno aveva tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.
Ecco perché chiediamo al Ministro Fioroni di intervenire ripristinando immediatamente la “legalità” che vien meno con la predetta sospensiva e garantendo la disciplinarietà dell’IRC, almeno ritornando all’ordinanza ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999 che lo stesso TAR Lazio, con la sentenza numero 7101 del 15 settembre 2000 aveva dichiarato legittima. 

L’Ufficio IRC della Diocesi San Marino-Montefeltro

Pennabilli, 25 maggio 2007


Vai a "Ultime news"