IRC e credito scolastico: non deve cambiare niente!
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Carissimo Nicola,
alcuni giorni fa ti avevo cercato per chiederti precisazioni legislative e interpretative per la chiusura di fine anno.
Proprio stamane ne parlavamo con *** che stava preparando un comunicato per gli IdR.
Ora vedo la questione della sentenza del TAR del Lazio di ieri. Ma che cosa sta succedendo?
A me sembra tutta una manovra per sviare le questioni della scuola su quello che ritengono da sempre il punto debole. Mi domando che possiamo fare. Già sta divenendo quasi impossibile far IRC in queste condizioni se va avanti questo qui “si chiude bottega” in brevissimo tempo.
Fammi sapere qualche notizia al più presto.
Risposta:
Non si capisce la gioia del professor Panini per la decisione con cui il TAR del Lazio il 23 maggio 2007 ha sospeso in via cautelare i commi 13 e 14 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007.
Una cosa è certa: sospendendo i commi 13 e 14 dell’articolo 8 dell’OM 26/2007, il Ministero dovrà comunque intervenire.
A nostro avviso lo farà ripristinando i commi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999 che lo stesso TAR Lazio con la sentenza numero 7101 del 15 settembre 2000 aveva dichiarato inammissibili i ricorsi che intendevano cancellare i due commi.
I commi 2 e 3 del dell’articolo 3 dell’Ordinanza Ministeriale 128 così recitano:
“2. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.”
Questo significa che il risultato della CGIL è stato solo quello di penalizzare i non avvalentesi.