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Che cosa è famiglia?

Autore:
La Sezione U.G.C.I. di Forlì Cesena
Fonte:
CulturaCattolica.it
Comunicato Stampa: Sentenza della Corte Costituzionale 138/2010 sul cd. “matrimonio gay”

Cesena, lì 3 maggio 2010


- Agli Organi di Stampa locali e nazionali

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale 138/2010 sul cd. “matrimonio gay”

La Sezione locale di Forlì Cesena dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani desidera sottolineare luci ed ombre della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 15 aprile 2010 che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d’Appello di Trento, di diversi articoli del codice civile nella parte in cui non prevedono per le persone omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio (la questione riguardava persone di sesso maschile che avevano fatto opposizione al provvedimento dell’ufficiale di stato civile che aveva rifiutato di procedere alla pubblicazione del matrimonio dagli stessi richiesta).
Esprimiamo tutto il consenso possibile per una decisione che riafferma nell’ordinamento italiano un preciso significato al termine matrimonio (quale unione eterosessuale), non subordinato alle mutevoli interpretazioni dei tempi.
L’art. 29 Cost. riconosce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» e la norma - per quanto soggetta come ogni altro principio costituzionale ad interpretazione evolutiva -, non può essere alterata nel suo nucleo essenziale, né modificata fino al punto «da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». Non sussiste pertanto violazione dell’art. 3 Cost.: «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».
Nello stesso tempo, però, la Consulta non esclude un intervento del legislatore ordinario che individui una qualche forma di riconoscimento delle unioni omosessuali, considerate (con una certa forzatura interpretativa) come formazioni sociali ai sensi dell’art. 2 Cost.
Insomma, sembra che tra il “modello spagnolo” e il “modello francese”, per parlare di ordinamenti giuridici vicini geograficamente e storicamente al nostro, la Corte prediliga e suggerisca quello francese, dove sono riconosciute le unioni ma non il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Non condividiamo questa parte della sentenza. Pur contenendo essa un mero invito al legislatore (che potrebbe anche non essere raccolto, senza con ciò violare la carta costituzionale), non è facile comprendere come il riconoscimento di una organica disciplina parafamiliare per le coppie gay (e, più in generale, per le cd. unioni di fatto) possa salvaguardare l’istituto del matrimonio, come fondamento della società familiare, ribadito dalla Corte Costituzionale nella stessa pronuncia. Alla famiglia fondata sul matrimonio si affiancherebbero, infatti, altri tipi di famiglie, alle quali verrebbero estesi alcuni, pochi o tanti, a seconda della discrezionalità legislativa, diritti familiari. Ciò non toglie che l’art. 29 Cost. riconosca i “diritti della famiglia” esclusivamente come società naturale fondata sul matrimonio.
Insomma, il rischio potrebbe essere quello di arrivare ad una sorta di equiparazione di fatto tra famiglia legittima ed altre forme di convivenza, venendosi potenzialmente ad aggirare l’affermazione di non equiparazione sancita in altra parte della sentenza.
Ribadiamo che “il matrimonio è uno dei beni più preziosi di cui dispone l’umanità; in esso la persona umana trova una delle forme fondamentali della propria realizzazione” (Nota dottrinale del 14 febbraio 2010 del Card. Caffarra) e la potenziale riduzione della famiglia a semplice esperienza di coppia omosessuale stravolge non solo il significato letterale ma anche quello sostanziale della norma costituzionale.

La Sezione U.G.C.I. di Forlì Cesena

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