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Assegno Unico Universale: aspetti positivi e criticità

Autore:
Alloni, Abele
Curatore:
Leonardi, Enrico
Con la legge 46 del 1° aprile 2021 viene data delega al Governo di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico universale (AUU). Pur riconoscendo la presenza di alcuni aspetti positivi, l’AUU presenta numerosi aspetti critici. Li esaminiamo in questo contributo.

Assegno Unico Universale: aspetti positivi e criticità

Con la legge 46 del 1° aprile 2021 viene data delega al Governo di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico universale (AUU).
Per finanziare l’AUU, che non si sovrappone al Reddito di cittadinanza, vengono assorbite le risorse destinate all’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, all’assegno di natalità, al premio alla nascita, all’assegno al nucleo familiare e gli assegni familiari, istituti che vengono quindi aboliti. Inoltre viene stabilito il superamento e la soppressione delle detrazioni per figli a carico, “nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale”. In questo modo si prevede il recupero di circa 14,2 miliardi. L’AUU sarà inoltre finanziato da altri 6-7 miliardi aggiuntivi, e ne potranno beneficiare anche i lavoratori autonomi, che prima ne erano esclusi. L’AUU sarà erogato in funzione dell’ISEE: e verrà modulato in modo decrescente. In base all’ISEE, l’importo dovrebbe essere fisso per i primi due figli e prevedere una maggiorazione a partire dal terzo figlio. Sono previste maggiorazioni anche in presenza di disabilità. L’AUU viene corrisposto fino a 18 anni; questo limite è elevato fino a 21 anni (con riduzione che deve essere definita dai prossimi Decreti Legislativi) solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.
Qui si innescano le criticità. Una prima criticità deriva dal fatto che la fascia 18/21 anni, in caso di studi accademici/formativi, è quella che genera un maggior peso economico per le famiglie, ragion per cui doveva essere prevista una maggiorazione ma, visti i “paletti” fissati dalla Delega, si auspica almeno che tale riduzione sia di valore percentuale più basso possibile. Una seconda criticità viene dal fatto il limite di 21 anni previsto per chi frequenta studi accademici / formativi è fortemente limitativo: normalmente si arriva almeno a 25/26 anni.
Secondo simulazioni fatte dall’Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL), circa un milione e 350 mila famiglie dovrebbero rimetterci nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, con una perdita annua mediana di circa 381 euro. Secondo il rapporto AREL, “elaborazioni sull’insieme dei nuclei svantaggiati dalla riforma mostrano che le perdite si concentrano su alcune tipologie familiari piuttosto precise. Piccole perdite si registrano per nuclei con percettori di reddito di poco superiori all’area dell’incapienza, dove la detrazione per figli a carico comincia a giocare il suo ruolo di azzeramento dell’Irpef dovuta. I casi di perdite maggiori sono riconducibili di solito a tre gruppi di famiglie: quelle con molti figli a carico, che spesso ottengono la detrazione di 1200 euro per nuclei con almeno 4 figli; quelle che ricevono l’assegno per famiglie con almeno 3 figli; e quelle con minori in condizioni di disabilità, per le quali l’assegno al nucleo familiare può essere molto elevato.” Restano alcuni aspetti da chiarire: cosa succederà per i figli attualmente a carico che non rientrano nelle fattispecie previste dall’AUU: si perderanno le detrazioni attualmente previste? Nel periodo luglio 2021 - dicembre 2021 è prevista una applicazione provvisoria dell’AUU, con alcune limitazioni sulla possibilità di accedere al medesimo. Si auspica che l’AUU non concorra al reddito al di sopra del quale un figlio non è più a carico (2840,51 euro), per poter beneficiare delle detrazioni per spese sanitarie, tasse per l’istruzione ecc.

Pur riconoscendo la presenza di alcuni aspetti positivi, l’AUU presenta numerosi aspetti critici. E’ sicuramente un passo avanti per quel che concerne l’allargamento della platea dei destinatari: non solo i figli a carico di lavoratori dipendenti, ma anche delle famiglie con reddito da lavoro autonomo. Anche gli importi, per un’ampia platea di destinatari sono migliorativi rispetto a quanto percepito, fra detrazioni e altri assegni, da un’ampia percentuale di famiglie con figli rispetto alla normativa finora in vigore.
E’ certo che se si vuole davvero favorire la natalità e sostenere la genitorialità, uno strumento come questo è ancora di gran lunga insufficiente. Ma oltre ai limiti oggettivi, in parte peraltro riconosciuti implicitamente nel preambolo della legge delega, c’è qualcosa di peggio. Come è stato sostenuto in un autorevole intervento di commento al convegno AREL del 29 marzo 2021, l’abolizione delle detrazioni per figli a carico fa sparire dal nostro ordinamento il riconoscimento (peraltro simbolico per certe fasce di reddito) che la capacità contributiva è diversa a seconda dei familiari a carico.
La legge delega, come detto in precedenza, definisce l’abolizione delle detrazioni per figli a carico non come fatto a sé stante ma “nell’ambito di una più complessa riforma fiscale”. Detta riforma è da tempo in cantiere ma nei lavori delle commissioni parlamentari si evidenzia come le stesse concordano sull’opportunità di mantenere il reddito “individuale” come unità impositiva dell’IRPEF. Si può notare come l’abolizione delle detrazioni fiscali in mancanza di una tassazione su base familiare con l’applicazione di una adeguata scala di equivalenza, creerebbe forti criticità nei nuclei familiari con figli, disattendendo l’art. 53 della Costituzione Italiana (anche se l’obiettivo di tutta la manovra sarebbe l’incentivazione del lavoro femminile).
Il nuovo AUU non può farsi carico dell’equità fiscale: esso è piuttosto un intervento di sostegno alla povertà, come peraltro è implicitamente dimostrato dal fatto che le famiglie più numerose siano quelle che, nella realtà italiana, ci perdono rispetto alla normativa precedente. Il punto di vista del legislatore italiano continua a considerare gli interventi per la famiglia mirati solo a sostenere la povertà. L’investimento in figli, nella loro cura ed educazione, continua a non essere una spesa meritoria, come lo sono le ristrutturazioni edilizie, il rifacimento dei giardini, gli interventi per il risparmio energetico. Una riforma efficace davvero dovrebbe prevedere una deduzione dall’imponibile commisurabile ai costi di mantenimento base delle persone a carico. Dovrebbe consentire la detrazione dall’imposta lorda, come peraltro avviene in Francia, delle spese per i figli dalla baby sitter all’asilo nido fino all’università. E non in modo simbolico o parziale: il 19% o addirittura la presa in giro degli abbonamenti per trasporti pubblici: 250 euro fissi a prescindere dal numero di abbonamenti presenti in famiglia. La possibilità di detrarre per intero le spese di baby sitter e asilo nido, assieme a una congrua deduzione per le spese di produzione del reddito, sarebbe davvero un aiuto non paternalistico per le famiglie in cui entrambi i genitori devono lavorare.
E poi smettiamola di parlare di economie di scala quando si tratta di figli, per cui tirando su cinque figli, il costo medio per figlio sarebbe inferiore a quello che si ha per due. A parte il fatto che per portare in giro cinque figli oggi, fra seggiolini di sicurezza e altri aggeggi, ci vuole un pulmino, se davvero si vogliono favorire natalità e genitorialità, seguiamo l’esempio francese, in cui la scala di equivalenza è 1 per ciascun adulto, (per non penalizzare le coppie legali rispetto a quelle di fatto), 0,5 per i primi due figli e 1 dal terzo figlio in poi. Smettiamola di parlare di benefici fiscali e assegni decrescenti con ISEE e reddito, mentre questo non vale per spese di ristrutturazione, ecc., ben sapendo, oltretutto, che di questo tipo di interventi possono beneficiare soprattutto (se non soltanto) i redditi medio alti. Quando si parla di figli si sostiene che assegni, detrazioni o deduzioni devono essere commisurati a una scala di equivalenza decrescente, per via delle economie di scale; quando si parla di detrazioni edilizie non si tiene conto del numero di immobili che uno possiede. Gli assegni familiari in un sistema equo ed efficace, dovrebbero essere semmai lasciati a chi per mancanza di capienza fiscale, non può dedurre costi standard o detrarre costi effettivi.
O forse che certi peccati di omissione, commessi anche per una visione ideologica sbagliata, siano diventati così irredimibili da far tramontare definitivamente la possibilità di un intervento strutturale per il soggetto famiglia, in un paese in cui anche gli immigrati smettono di fare figli?

AGGIUNTE OPERATIVE
A partire dal 1° luglio 2021 è già operativo un assegno temporaneo che sarà erogabile per chi non abbia un ISEE superiore a 50.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 la normativa prevedrà altri limiti di ISEE ed altri importi per l’assegno.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Per le domande presentate oltre il 30 settembre, l’assegno decorrerà solo a partire dalla data di presentazione.

Per saperne di più https://www.inps.it/news/nuova-misura-di-sostegno-alle-famiglie-con-figli-minori

I lavoratori dipendenti che già beneficiano dell’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) potranno rivolgersi al loro datore di lavoro.
I lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i titolari di pensione da lavoro autonomo e, in generale, o nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) potranno fare domanda o tramite il portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile al seguente indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf o dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020). Oppure tramite i Patronati.
L’assegno temporaneo relativo al 2021 sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Sarà preso in considerazione l’ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore. Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente. I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
C’è un video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=nD9sVsNxXwM che può essere di aiuto.

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