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Ai Direttori Generali: Dr. Giuseppe Cosentino e Dr. Giampaolo Pilo

Fonte:
CulturaCattolica.it ©

Vista l'Ordinanza Dirigenziale del 2 febbraio 2004 che emana le modalità e i contenuti del concorso riservato per gli insegnanti di religione cattolica si propone all'attenzione della S.V. il seguente caso ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio prestati con uno dei titoli di qualificazione professionale previsto dall'Intesa.
L'IdR "X" ha prestato servizio ininterrottamente dall'anno scolastico 1980/81 ed è tuttora in servizio.
Essendo in possesso della idoneità negli anni precedenti al 90, ha diritto alla valutazione degli anni di servizio ed è considerato avente titolo di qualificazione professionale a norma del punto 4.6.2 lettera b) dell'Intesa che così recita: "Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica… gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio".
In seguito, esattamente dal 20 agosto 1994, ha conseguito la licenza in teologia con votazione 100/100 e quindi da tale data un titolo di qualificazione professionale "superiore" al precedente.
Si chiede: potrà l'IdR in oggetto aver diritto ad ottenere le valutazioni di tutti gli anni di servizio dall'80/81 al 2002/03 e la valutazione del titolo "superiore" ottenuta successivamente?
Si chiede ancora perché nella tabella di valutazione per l'accesso all'Irc nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare non è stata inserita la qualificazione riconosciuta ai sensi del punto 4.6.2., lettera b) del DPR 751/85.

Con osservanza

Gabriele Mangiarotti, Redattore Capo di www.culturacattolica.it
Nicola Incampo, Responsabile della sezione IRC di www.culturacattolica.it
Pinuccio Mazzucchelli, Direttore di Documenta

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