La mano dello Stato sulle nomine dei docenti di religione cattolica
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Proponiamo una modifica al CCNI

Ultimamente è stato formato il CCNI sulla mobilità degli insegnanti.
E come dice il proverbio “Quando il gatto non c’è il topo balla”.
Infatti con questo CCNI si pensa di regolare l’idoneità degli insegnanti di religione cattolica.
I commi 1 e 2 dell’articolo 8 del CCNI 2013 recitano così: “Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia revocata l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa con l’ordinario diocesano competente”.
Questa formulazione è anticoncordataria quindi inapplicabile, perché l’istituto della idoneità non può entrare nella contrattazione; istituto questo che compete esclusivamente all’ordinario diocesano, così come prevede il Concordato.
La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all’articolo 9 che recita così: “L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.” (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).
Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte “d’intesa”, sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.
Ma che cosa significa essere nominati d’intesa?
Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell’intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono tre:
1. La fissazione delle ore;
2. L’individuazione dell’insegnante;
3. La scelta della scuola
Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l’Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l’orario cattedra.
Il secondo e il terzo parametro sono di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano: cioè è, e sarà, l’Ordinario a individuare il docente che manderà in una determinata scuola.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 158 del 26.4.1996 tra l’altro afferma “In attuazione al citato articolo 47, comma 7 CCNL, Capi d’istituto nel segnalare – entro il 15 giugno di ogni anno – esigenze orario ciascuna scuola propria competenza, ai fini prescritta intesa con Ordinario diocesano ..”
Quindi il primo passo è dell’Autorità scolastica che allo stato attuale comunica le ore di religione ma, dopo il concorso, comunicherà il numero delle cattedre ed eventuali spezzoni; successivamente l’Ordinario invia in quella determinata scuola l’insegnante che lui ritiene idoneo.
Ecco perché nelle legge per l’immissione in ruolo non si parla di graduatorie, ma di elenchi, perché dall’elenco l’Ordinario individuerà l’insegnante e sceglierà la scuola.
All’Ordinario quindi è stato consegnato solo l’elenco di quegli insegnanti che saranno immessi in ruolo, magari in ordine alfabetico, ma sicuramente senza il punteggio da loro conseguito.
A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l’istituto dell’idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all’Ordinario Diocesano di accertarsi che gli aspiranti all’insegnamento della religione cattolica “… siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica" (Can. 804). Non leggiamo però ancora la parola idoneità che troviamo però per la prima volta nel protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985) “…L’insegnamento della religione cattolica … è impartito… da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica” e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma “l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata”. A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi termini: l’istituto dell’idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l’insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L’insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell’idoneità, ma anche dell’eventuale revoca, perché il canone 805 prevede espressamente che “E’ diritto dell’Ordinario Diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi”.
Non è quindi un diritto, solo perché si è in possesso del titolo di qualificazione professionale, pretendere di insegnare religione, ma è importante essere in comunione con la Chiesa.
Il giudizio sull’idoneità dell’insegnamento della religione cattolica è di competenza esclusiva dell’Ordinario diocesano che oltre alla competenza personale e ai requisiti di idoneità per un certo tipo di scuola, valuta anche la situazione morale di chi non deve essere in contraddizione con quanto insegna.
Questo significa che andrebbe così riscritto: I commi 1 e 2 dell’articolo 8 del CCNI 2013 recitano così: “Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia stata una nuova conferma d’intesa tra l’Ordinario diocesano e l’autorità scolastica”.
Grazie
Nicola Incampo