Lettera al Direttore di Scuola Italiana Moderna
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Stimatissimo Direttore,
abbiamo letto sul supplemento al numero 2 del 15.9.2002 della rivista SCUOLA ITALIANA MODERNA intitolato "Calendario scolastico 2002-2003" e precisamente a pagina 129 il paragrafo "Scrutini ed esami di licenza elementare" la seguente affermazione: "L'Ordinanza ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 ha previsto la partecipazione dei docenti di religione cattolica alle attività di valutazione e scrutinio, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento (art. 1).
Non ha tuttavia compreso tali docenti tra i membri della commissione d'esame per la licenza elementare (art. 3)."
L'interpretazione da voi data all'articolo 3 della suddetta ordinanza ministeriale è, a nostro avviso, del tutto sbagliata e spieghiamo perché.
Il comma 1 dell'articolo 3 dell'Ordinanza ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 recita testualmente "Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991."
Alla luce di quanto riportato, bisogna chiedersi: l'insegnante di religione è insegnante di classe?
Se la risposta è sì, l'insegnante di religione cattolica fa parte della commissione degli esami di licenza elementare.
Su tale argomento è di conferma quanto hanno scritto sia la Circolare del Provveditore agli Studi di Milano, n. 361 Prot. n° 15343, del 15/6/1996, che la Circolare del Provveditore di Roma, numero 76 dell'8.6.1998 Prot. n. 54853, che precisano: "…Questo ufficio ritiene che gli Insegnanti di religione cattolica possano legittimamente partecipare alle commissioni degli esami di licenza elementare".
Nelle risposte date alle domande relative all'argomento anche il nostro sito www.culturacattolica.it ha seguito la stessa linea espressa dalle norme di cui sopra.
Ed abbiamo trovato conferma alle nostre risposte in ciò che il Ministero scrive nel proprio sito.
Alla domanda "L'insegnante di religione cattolica deve partecipare ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?"
ha così risposto:
Sì, dal momento che le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate da tutti i docenti della classe. La presenza dell'insegnante specificamente incaricato dell'Irc è necessaria anche per evitare disparità di trattamento con le commissioni di classi in cui tale insegnamento è stato impartito dall'insegnante ordinario, fermo restando che l'Irc non può essere oggetto di esame.
(Cfr. http://www.istruzione.it/argomenti/esamedi stato/faq/religione.htm)
Vi preghiamo, per le ragioni su esposte, di voler rettificare quanto da voi scritto ad evitare qualsiasi forma di discriminazione degli insegnanti di religione cattolica e della stessa disciplina.
Grazie per l'attenzione.
Don Gabriele Mangiarotti, Responsabile del sito www.culturacattolica.it
Prof. Nicola Incampo, Responsabile della sezione IRC del sito www.culturacattolica.it
Don Pinuccio Mazzucchelli, Direttore di Documenta (documenta@iol.it)