Condividi:

Quale titolo per insegnare religione?

Fonte:
CulturaCattolica.it ©

Domanda

Carissimo don Gabriele, sono una ragazza di 26 anni e a febbraio prossimo conseguirò il Magistero di Scienze Religiose nella mia diocesi. Ho sentito in giro che ai fini dell'insegnamento, in virtù del prossimo concorso, per poter insegnare religione cattolica nelle scuole superiori si dovrà essere in possesso della laurea statale. E per insegnare nelle materne ed elementari cosa occorre? Io ho una confusione tale che avrei bisogno di chiarimenti in merito: ho conseguito la maturità classica e adesso sono in attesa di conseguire, appunto, il Magistero. Dove e come potrò insegnare? Gli studi effettuati presso l'Istituto di Scienze Religiose sono stati vani se non posseggo una laurea o un diploma? Per favore mi aiuti perchè le campane sono tante che ascolto, ma vorrei delle certezze che solo lei può darmi.
Grazie mille.

Risposta

I titoli di qualificazione professionale per poter insegnare religione cattolica nella scuola sono definiti dal punto 4 dell'Intesa che ti riporto integralmente:
4. - Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;
i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonee dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punto 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.
I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio
Allo stato attuale, fino a probabile revisione d'Intesa, per poter insegnare religione cattolica, l'aspirante dovrà essere in possesso oltre che di un titolo di studio previsti dal punto 4 dell'Intesa tra Conferenza Episcopale Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione del 1985, anche del decreto di idoneità rilasciato dell'Ordinario diocesano competente per territorio.
Le due condizioni però non sono ancora sufficienti (titolo ed idoneità) perché per poter insegnare religione è necessario che l'Ordinario diocesano presenti una proposta di nomina al Dirigente scolastico, per poter poi stipulare con quest'ultimo un contratto individuale di lavoro.

Vai a "Approfondimenti - IRC"