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Quanta ignoranza sull’ora di religione!

Abbiamo letto quanto scritto sul quotidiano L’Unità di ieri 20 gennaio 2017 e sinceramente restiamo sempre più basiti.
Quello che è avvenuto in quella scuola è la prova di quello che andiamo sempre sostenendo: molti Dirigenti scolastici non conoscono la norma riguardante l’ora di religione.
Ad esempio un alunno che ha scelto di frequentare, in alternativa all’ora di religione, l’attività alternativa, ha il diritto di avere un insegnante per quell’attività.
E’ la norma a prevederlo.
E’ compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività (alternative all’IRC, ndr), ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:
a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative. b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto. I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all’avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l’a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso. Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2017
.” (Cfr. Nota USR Veneto, prot. 1670 del 22 marzo 2011 e la Circola Ministeriale numero 316 del 28 ottobre 1987)

Tutto normato e i DS non lo sanno!

L'Unità del 20 gennaio 2017
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