Un Dirigente scolastico incaricato e la CGIL
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Gentilissimo professor Incampo,
sono un Dirigente scolastico incaricato cattolico ma non praticante e assiduo lettore di culturacattolica ed in particolare della rubrica "domande e risposte".
Approfitto della sua competenza per capire meglio la certificazione dell'ora di religione cattolica: secondo Lei l'IRC va certificato in un'unica scheda, secondo una nota della CGIL scuola, che allego, va certificato in modello a parte.
Può aiutarmi a capire meglio.
Grazie e buon lavoro.
Nota della CGIL
Insegnamento della Religione Cattolica: il modello di scheda di valutazione deve essere conforme alle leggi.
Riteniamo sia opportuno ritornare, viste le continue sollecitazioni di chiarimenti che ci pervengono, sulla predisposizione delle schede di valutazione nel ciclo di base, soprattutto in relazione ad un aspetto che va affrontato con oculatezza e rigore, se non si vuole dare luogo a discriminazioni, a danno degli alunni, e a contenzioso in cui possono incorrere i Docenti e i Dirigenti Scolastici. Ci riferiamo alla presenza, dentro il modello di scheda valutativa proposto dal MIUR, dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC).
È noto infatti che la CM 85/04 propone un modello di scheda in cui è inserito anche tale Insegnamento. Ciò pone un problema che non è solo formale. E, in effetti, un modello di scheda valutativa elaborato conformemente alle leggi non può prevedere al proprio interno l'IRC giacché all'articolo 309 del D.L.vo 297/94 (Testo Unico in materia di istruzione) si prevede che la valutazione dell'IRC sia redatta su "una speciale nota" da consegnare "unitamente" alla scheda. Tale norma non è stata abrogata, né può essere abrogata per Circolare o attraverso un modello ministeriale o scolastico. Ciò non è nelle facoltà del Ministro né di nessun altro livello dell'Amministrazione. Ed è di nessuna rilevanza il fatto che nel D.L.vo 59/2004 si preveda l'ora di IRC fra le attività rientranti nelle 27 ore settimanali, perché rimane intatta la facoltà della famiglia di non scegliere l'insegnamento religioso.
Le leggi vigenti, a partire dalla Legge 121 del 25 marzo 85, a ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede siglato nell'anno precedente, impegnano lo stato italiano ad assicurare l'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado nel quadro delle finalità della scuola; garantiscono a ciascuno, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento; assicurano che l'esercizio di tale diritto non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. L'accordo, che pure ha lasciato irrisolti molti nodi problematici e altri ne ha creati, ha voluto evitare proprio la discriminazione per chi professa altre religioni e per chi non professa nessuna religione. La presenza dell'IRC nel modello comune di scheda, non valutata naturalmente per l'alunno non avvalentesi, costituisce elemento che rivela la non appartenenza alla religione Cattolica di quell'alunno. Esattamente come accadeva con i modelli di scheda precedenti alla Revisione del Concordato. E così si viola la norma citata (art.309 D.L.vo 297/94) attualmente vigente che proprio quella discriminazione vuole evitare. L'adeguamento del modello di scheda alle norme vigenti, superando l'infondato suggerimento ministeriale, eviterà l'esposizione a contestazione e ricorso da parte dei genitori.
Risposta
Dopo la revisione del Concordato e precisamente il 16 gennaio 1986 la Camera dei Deputati approvava la risoluzione numero 6-00074 avente per oggetto: "Emendamenti alla CM 368/85 e impegni al Governo in ordine all'applicazione dell'Intesa Cei-Mpi" e al numero 6 di tale risoluzione leggiamo l'impegno del Governo: "…. A predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possono rappresentare motivo di discriminazione…".
E nacque il famoso pagellino di religione che nella Circola Ministeriale numero 85/04 continua ancora ad esserci, solo però nella seconda e terza media
Ma con l'entrata in vigore della nuova legge sulla privacy, e precisamente del Decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, alcuni Dirigenti scolastici si "precipitarono" subito ad abolire sia la valutazione della disciplina Religione cattolica che la certificazione stessa.
Fu su nostra sollecitazione che il MIUR con nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che "…la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…"
Il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: "Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa".
Sintetizzando e esprimendo non una opinione ma una logica conseguenza a tutto l'iter che ha seguito lo svolgersi della questione, si può affermare che la disciplina "Religione Cattolica" è sullo stesso piano di tutte le discipline.
Deve essere perciò valutata come le altre comprese nelle 27 ore settimanali obbligatorie, né si dà luogo a discriminazione se, quanto è stato liberamente scelto, viene reso pubblico in un documento che va dato alla famiglia e al soggetto, ben precisando che non automaticamente la scelta di quella disciplina significa dichiarazione di una fede, ma solo riconoscimento di quanto fa parte della identità di un popolo europeo.
Leggiamo cosa dice la nuova norma a proposito: "… la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo" come dice l'articolo 8 del Decreto legislativo numero 59 del 18 febbraio 2004, tenendo conto dei piani nazionali.
Ma cerchiamo ora di contestualizzare il problema nella riforma Moratti e nel Decreto legislativo numero 59 del 18 febbraio 2004.
Lo spirito di tale riforma è che ogni alunno viene seguito e valutato attraverso un piano di studio personalizzato dove viene evidenziato ogni elemento che concorre alla formazione-istruzione di ogni singolo allievo, dai contenuti didattici, al metodo di insegnamento a lui orientato, delle discipline obbligatorie e di scelta fino alle ore complessive di lavoro.
Cosa c'entra a questo punto il discorso di discriminazione, se ogni alunno ha una sua tipologia e una caratteristica che lo fa diverso dal suo vicino di banco?