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Dallo Stato Pontificio allo Stato della Città del Vaticano - 6: I Patti Lateranensi del 1929

Autore:
Mattioli, Mons. Vitaliano
Fonte:
CulturaCattolica.it

Tre sono i documenti firmati, ratificati il 7giugno 1929: il Trattato, la Convenzione finanziaria, il Concordato. I primi due riguardavano la conclusione della Questione Romana e dettavano la nuova legislazione; il terzo i rapporti della Chiesa in Italia con lo Stato italiano. Quest'ultimo, in seguito a trasformazioni storico-culturali avvenute in Italia, fu revisionato il 18 febbraio 1984.
Il nostro studio si limita al Trattato con il quale fu fondato il nuovo Stato della Città del Vaticano. Oltre che da questo Trattato, l'ordinamento costituzionale del nuovo S.C.V. è regolato anche dalle 6 Leggi Fondamentali del 7 giugno 1929.
Il Trattato si compone di 27 articoli.
Il Preambolo rimarca la reciproca buona volontà: "Premesso che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio tra loro esistente con l'addivenire ad un sistemazione definitiva dei reciproci rapporti…".
Subito prosegue entrando nel vivo del problema: "e che assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo. … Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana…".
In poche righe per due volte si ribadisce la necessità del 'territorio' autonomo.
Art. 2: "L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede sul campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo".
Art. 3: "L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi in tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato".
Nei seguenti articoli sono elencate le norme dettagliate che regolano i nuovi reciproci rapporti tra i due Stati.
Il nuovo Stato risulta essere territorialmente il più piccolo del mondo: ha soltanto 0,44 km quadrati.
Mussolini commentò in Senato questa ristrettezza: "Ettari 44 sono veramente il corpo ridotto al minimo necessario per sostenere lo spirito" (15).
Al Papa non interessava la 'grandezza' ma 'l'autonomia'. Con il Trattato finalmente l'aveva ottenuta. In tal modo aveva raggiunto due obiettivi: da una parte l'autonomia; dall'altra la liberazione dalle incombenze e preoccupazioni materiali derivanti da uno Stato territorialmente grande, come era il precedente Stato Pontificio.
A parte il 'modo' con il quale questo Stato fu sottratto alla giurisdizione della Chiesa, questa fu liberata da tanti impegni da potersi dedicare totalmente alla sua missione spirituale.
Nella lettura del Trattato si nota questo sottofondo: la ristrettezza del territorio, voluta dal Pontefice come logica conseguenza della sua missione e garanzia di poterla meglio realizzare, non rappresenta una limitazione alla sovranità del Pontefice quanto piuttosto la conclusione di tutto un periodo storico.
Il Papa liberato ormai dagli oneri materiali di governo può dedicarsi con tutte le energie, con maggior libertà e facilità all'attuazione dell'unico suo scopo che consiste nella salus animarum.
In questo senso si è parlato di caratteristica francescana del nuovo Stato. Il Prof. D'Avack si esprime: "Non esiterei anzi a ritenere che fu proprio tale preoccupazione il movente principale che ispirò e condusse la S. Sede a quella concezione francescana nella costituzione dello S.C.V. che dal punto di vista territoriale le fece ricercare la minor quantità di territorio possibile, dal punto di vista della popolazione le fece accogliere quel sistema di cittadinanza, di residenza e di funzioni che la riduceva al minimo indispensabile dei membri e che da quello infine della sovranità la indusse nell'ordine internazionale a disinteressarsi di tutti i congressi e gli affari d'ordine temporale" (16).
E' in questa ottica che va interpretato il discorso di Giovanni XXIII, martedì 11 aprile 1961, in occasione delle celebrazioni del centenario dello Stato italiano: "La ricorrenza che in questi mesi è motivo di sincera esultanza per l'Italia, il centenario della sua unità, ci trova, sulle due rive del Tevere, partecipi di uno stesso sentimento di riconoscenza alla Provvidenza del Signore, che pur attraverso variazioni e contrasti, talora accesi, come accade in tutti i tempi, ha guidato questa porzione elettissima d'Europa verso una sistemazione di rispetto e di onore nel concetto delle nazioni grazie a Dio depositarie, sì, oggi ancora, della civiltà che da Cristo prende nome e vita… Tutto il resto di quel periodo storico fu nei disegni della Provvidenza preparazione alle pagine vittoriose e pacifiche dei Patti Lateranensi" (17).
Praticamente nel Trattato lo Stato italiano non ha fatto altro che riconoscere al Papa i Palazzi del Vaticano nei quali già risiedeva. Ma questo solo apparentemente. In realtà ha reso quei territori un 'nuovo Stato'. La vera differenza non consiste nel riconoscimento di un determinato territorio ma nel ritenere 'questo' territorio non più parte dello Stato italiano ma formante un nuovo Stato, in virtù del quale per i Pontefici terminava la loro condizione di ospiti nello Stato italiano.
Lo Stato italiano con il Trattato non si è limitato a riconoscere sic et simpliciter alla Santa Sede una sovranità politico-territoriale e l'esistenza di uno Stato comunque costituito, ma le ha tassativamente riconosciuto una determinata sovranità politico-territoriale avente specifici attributi e l'esistenza di uno Stato determinato con un prestabilito modo di costituzione politico e giuridico.

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