Dallo Stato Pontificio allo Stato della Città del Vaticano - 8: Uno Stato "sui generis"
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Proprio se si esaminano i singoli elementi costitutivi di uno Stato: territorio, sovranità, popolazione, e fine, si deve concludere che lo S.C.V. è un vero Stato ma, come sosteneva il Ruffini, sui generis, da renderlo diverso dagli altri Stati.
1) Riguardo al territorio, risulta lo Stato più piccolo del mondo: solo 44 ettari di superficie.
Per comprendere questo, è necessario mettere in relazione il territorio con le finalità dello S.C.V. Questo è stato infatti costituito proprio per garantire alla Santa Sede la totale indipendenza temporale.
In tale ottica il territorio assume una funzione molto più importante della popolazione, valendo molto più di questa come presupposto di tale indipendenza; viene ad essere elemento primario dello S.C.V. rispetto alla popolazione che funge da elemento secondario, in perfetta antitesi a quanto si realizza in tutti gli altri Stati. Ogni Stato infatti è per la popolazione. Se questa viene a mancare, lo Stato perde il suo motivo d'esserci. Invece "Il Trattato del Laterano ha creato lo S.C.V. per assicurare l'assoluta indipendenza della S. Sede e rispetto a questa destinazione del nuovo Stato la funzione essenziale è compiuta dal territorio. Perciò il territorio è necessariamente inalienabile" (22).
2) Una caratteristica ancora maggiore è il genere di sovranità. Nel Trattato è il Pontefice ad essere Sovrano del suo Stato: "Lo Stato della Città del Vaticano è sotto la sovranità del Sommo Pontefice" (art. 26, c. 2). Lo conferma il Codex Juris Canonici (1983), can. 331: "Ecclesiae Romanae Episcopus… Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet".
La Legge I fondamentale, art. 1, riconosce al Sommo Pontefice la pienezza dei tre poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario all'interno dell'ordinamento dello Stato. La stessa Legge (art. 3) gli attribuisce la rappresentanza di fronte agli Stati esteri per tutte le relazioni di diritto internazionale. Nella Chiesa invece la sovranità spirituale spetta alla Santa Sede intesa nel suo significato più ampio, quale istituzione comprendente oltre al Pontefice anche le Congregazioni, Tribunali ed uffici centrali che costituiscono la Curia Romana. Così si esprime il Codex Juris Canonici (1983): "Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermoni contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta" (can. 361).
In pratica il Sommo Pontefice esercita poteri assoluti di governo, in parte direttamente ed in parte per mezzo degli speciali organi delegati.
Questi organismi sono:
- La Pontificia Commissione, istituita da Pio XII il 20 marzo 1939. Ad essa è delegato l'esercizio di tutti i poteri spettanti al Pontefice concernenti il governo dello S.C.V.
- Il Governatore, al quale spetta la delega dell'esercizio normale del potere esecutivo (Legge I Fondamentale, art. 6).
- Il Consigliere Generale. Nominato direttamente dal Pontefice, presiede l'organo consultivo dello Stato.
- Organi giurisdizionali. Il tribunale di appello è la Rota Romana.
- Organi amministrativi. Dipendono tutti dal Governatore dello Stato.
La organizzazione giuridica dello Stato è armonizzata da sei Leggi fondamentali, che però non costituiscono una limitazione della sovranità da parte della S. Sede, che non è vincolata alla loro osservanza. La S. Sede infatti nell'ordinamento della Chiesa è al di sopra dello jus canonicum; così nell'ordinamento dello S.C.V. resta al di sopra delle leggi da lei stessa emanate. La S. Sede dunque è la fonte di tutti indistintamente i poteri sovrani, legislativo, esecutivo, giudiziario.
3) La popolazione. Per quanto riguarda i sudditi della sovranità pontificia: a costoro non è permessa alcuna partecipazione all'esercizio del potere di governo. Tuttavia si deve tener conto che gli orientamenti del Concilio Vaticano II hanno mutato alcuni aspetti. Paolo VI con il Motu Proprio del 28 marzo 1968, ha istituito una Consulta composta da 24 membri laici affinché "collabori con la Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano nello studio di determinate questioni, fornendo ad essa quei pareri e suggerimenti che possono esserle utili per il buon governo dello Stato".
Il carattere distintivo dello S.C.V. consiste nel fatto che il Pontefice esplica una sovranità 'territoriale' prima ancora di una sovranità 'personale', cioè si afferma essenzialmente e primariamente come dominio sul territorio e solo accessoriamente sulla popolazione. Questo è comprensibile, ma evidenzia ancora di più la peculiarità di questo Stato, in quanto è il territorio a costituire la conditio sine qua non affinché la Chiesa possa esercitare il suo mandato universale.
4) Il Fine. Tale Stato infatti è stato creato proprio per assicurare alla S. Sede l'assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile anche nell'ambito internazionale. Il suo fine è infatti non di ordine temporale, come per tutti gli altri Stati, ma di ordine spirituale. Il suo è un superiore interesse, che determina il suo sorgere e la sua vera ed unica ragione di esistere: quello di permettere alla Chiesa Cattolica di svolgere la sua missione spirituale. Ciò esige che la potestà suprema di governo debba necessariamente appartenere alla S. Sede pena l'automatica estinzione dello Stato in quanto verrebbe meno la ragione prima ed il fine ultimo della sua esistenza.
L'anomalia dello S.C.V. si evidenzia ancora meglio se si analizzano tre caratteri assolutamente unici, inediti circa la sua finalità: un fine apolitico, un fine trascendente gli interessi della propria popolazione, un fine teleologico.
Prima caratteristica: fine apolitico. Tutti gli Stati del mondo hanno come elemento primario una finalità politica, che può evolversi nel tempo in rapporto ai cambiamenti dello scenario internazionale.
La finalità invece dello S.C.V. è spirituale, in obbedienza ai dettami del fondatore della Chiesa: Cristo. Per tale motivo rimane anche immutabile. Abbiamo visto che è proprio questa finalità apolitica-spirituale a motivare la sua esistenza come Stato. Così infatti ha pensato anche lo Stato italiano al momento della stipulazione del Trattato.
Seconda caratteristica: fine trascendente gli interessi della propria popolazione. In questo sta il passaggio dal particolare all'universale, il salto dall'immanente al trascendente. Mentre tutti gli Stati hanno come impegno primario quello di provvedere al benessere della propria collettività (dimensione particolare) e sono coinvolti nella soluzione delle problematiche di ordine temporale (dimensione immanente), lo S.C.V. ha come compito il perseguimento di finalità unicamente spirituali e religiose, al di là degli interessi materiali della sua popolazione. Quindi finalità di natura trascendente (spirituale) ed universale: si rivolge ai suoi membri (i battezzati nella Chiesa Cattolica) sparsi in tutto il mondo andando oltre il ristrettissimo numero dei cittadini vaticani.
Terza caratteristica: fine teleologico. E' la conclusione di ciò che è stato già detto, l'elemento di differenziazione tra gli ordinamenti civili e la legislazione ecclesiastica.
Questa ultima caratteristica permette di chiarire definitivamente la necessità dell'esistenza dello S.C.V. e nello stesso tempo motiva la ragione ultima della sua esistenza.
Mentre gli altri Stati si autogiustificano, il nuovo S.C.V. si presenta con il suo carattere strumentale in cui risiede proprio la sua ratio vitae. Il motivo della sua esistenza è di garantire alla Chiesa (gestita dalla S. Sede) l'esercizio della sua missione universale. Infatti la missione della chiesa è la salus animarum. Lo S.C.V. serve a lei per raggiungere questo scopo.
La Chiesa Cattolica svolge una missione non di natura politica ma spirituale, concependo la sua attività come un servizio. Così si esprimeva Paolo VI a riguardo della potestas, spiegando la natura di tale 'potere' nella Chiesa: "Sappiamo che nel linguaggio umano, e anche nella realtà storica, la parola 'potestà', exsusia, è ambivalente, e può essere intesa come dominazione o come servizio. E sappiamo che nostro Signore ha dato una risposta molto chiara a questo possibile equivoco dicendo ai suoi discepoli: 'Chi tra di voi è il più grande diventi come il più piccolo e chi governa diventi come colui che serve' (Lc., XXII, 28). Il nostro potere non è un potere di dominazione, ma un potere di servizio, una 'diakonia', un ufficio a servizio della comunità" (23).